Le Segreterie Regionali di Uil Fpl Fp Cgil e Cisl Fp presentano piattaforma economica a Regione Lombardia

Le Segreterie Regionali di Uil Fpl Fp Cgil e Cisl Fp presentano piattaforma economica a Regione Lombardia

Le Segreterie Regionali di Uil Fpl Fp Cgil e Cisl Fp presentano piattaforma economica a Regione Lombardia

PIATTAFORMA ECONOMICA

FP CGIL, CISL FP E UIL FPL, ritengono necessario un impegno economico concreto da parte di Regione Lombardia nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto sanitario che stanno vivendo momenti drammatici per fronteggiare la grave pandemia che ha colpito la nostra regione.

Ad oggi gli operatori sanitari si sono posti a baluardo contro la pandemia, anteponendo il pubblico l’interesse alla propria salute, fronteggiando, specie nelle prime settimane questo nemico invisibile senza i necessari DPI.

Il DL 18/2020 destina alla Lombardia 41.451.232 milioni di euro per il personale sanitario, per integrare i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità.

Il fondo viene suddiviso utilizzando il criterio per “teste” cioè sulla scorta del numero di addetti nel comparto e nella dirigenza.

Con questo criterio il comparto potrà disporre di oltre 30.000.000 milioni, risorse comunque insufficienti per dare una risposta equilibrata a tutti i lavoratori impegnati nell’emergenza per contrastare la pandemia COVID-19, in quanto mancano le figure amministrative, tecniche e i dipendenti delle ASP coinvolte dalla Regione.

Per tale motivo si chiede alla regione di incrementare tali risorse al fine di ricomprendere tutte le figure.

La distribuzione delle risorse del DL 18/2020 alle diverse aziende sarà legata alla percentuale dei pazienti COVID - 19 trattati, in sede aziendale saranno definiti ulteriori criteri di distribuzione tenendo conto delle seguenti linee guida:

  • I fondi contrattuali sono congelati al 19 febbraio 2020, e sono utilizzati per le normali attività riconducibile alla spesa dello stesso periodo del 2019, fino al termine dell’emergenza.
  • Le risorse possono essere utilizzate per il pagamento delle ore eccedenti effettuati dal personale sanitario e tecnico;
  • Tutti le U.O. che gestiscono pazienti COVID-19 positivi sono destinatari dell’indennità di malattie infettive prevista dalla contrattazione collettiva; comprese le sale operatorie, sala parto, i PS e laboratori.
  • Tutte le U.O. (oltre a quelle già riconosciute) che gestiscono pazienti COVID-19 positivi che necessitano di ausili per la respirazione (cpap, respiratori) sono destinatari dell’indennità di sub intensiva prevista dalla contrattazione collettiva, oltre all’indennità prevista dal comma precedente nonché il riconoscimento del tempo di vestizione nella misura di 30’ in deroga ad eventuali accordi decentrati e nazionali.
  • Sono salvaguardate le indennità di turno per i lavoratori sulle 24 ore e 12 ore che a causa della pandemia non riescono ad effettuare il numero sufficienti di turni stabiliti dalla contrattazione collettiva e decentrata;
  • Sono salvaguardate le indennità di turno per i lavoratori sulle 24 ore qualora per fronteggiare l’emergenza l’azienda adotti misure organizzative diverse dalla normale turnazione (es. turni da 12 ore ecc.)
  • Il personale assunto a tempo determinato o con altra forma contrattuale per far fronte all’emergenza non incide sui due fondi contrattuali;
  • Tutte le reperibilità attivate successivamente al 20 febbraio non gravano sul fondo disagio, come tutto lo straordinario, indennità ecc.

Qualora le risorse previste dal DL 18/2020 non fossero sufficienti alla copertura delle spese sopra enunciate, regione Lombardia integra con proprie risorse.

RAR 2020

Le RAR sono destinate al trattamento economico accessorio dell’anno di riferimento e non si consolidano nei fondi contrattuali.

L’ ammontare delle RAR per ogni azienda è costituito da una quota pro-capite moltiplicata per il numero dei dipendenti che hanno attivamente direttamente o indirettamente partecipato all’emergenza COVID- 19, (per quota pro-capite si intende il n. di dipendenti, compreso il personale somministrato ed ex esacri in valore assoluto compreso il personale in aspettativa di maternità obbligatoria) quest’ultima per l’anno 2020 è fissata come segue:


a) le quote pro-capite per tutti i dipendenti sono le seguenti:

CATEGORIA       QUOTA ANNUA 2019       INCREMENTO      QUOTA ANNUA 2020
        PROPOSTE REGIONE              70%      PROPOSTE CGIL CISL UIL
D/DS 725,00 507,50 1232,50
C 670,00 469,00 1139,00
B/BS 581,00 407,70 987,70
A 540,00 378,00 918,00

 

b) emergenza infermieristica.

Al personale infermieristico (infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario, ostetrica) operante su 3 turni articolati sulle 24 ore individuato secondo le modalità previste dal CCNL Comparto Sanità in data 21/5/2018 e dai contratti integrativi aziendali, è riconosciuta una ulteriore quota annua, in aggiunta a quella di cui al precedente punto a), di euro 500,00.

Tale indennità spetta anche al personale turnista coinvolto nell’emergenza COVID-19 che a causa della pandemia non riesce a rispettare le modalità previste dai CCNL e CIA o che per scelte organizzative aziendali sia modificata la turnistica o che effettui turni da 12 ore.

Allo stesso personale, se non operante su turni articolati sulle 24 ore secondo le modalità sopra esplicitate, è riconosciuta un’ulteriore quota annua, in aggiunta a quella di cui al precedente punto a), di Euro 100,00.

c) al restante personale operante su 3 turni articolati sulle 24 ore individuato secondo le modalità previste dal CCNL Comparto Sanità in data 21/5/2018 e dai contratti integrativi aziendali, è riconosciuta un’ulteriore quota annua, in aggiunta a quella di cui al punto precedente a), di Euro 227,00.Tale indennità spetta anche al personale turnista coinvolto nell’emergenza COVID-19 che a causa della pandemia non riesce a rispettare le modalità previste dai CCNL e CIA o che per scelte organizzative aziendali sia modificata la turnistica o che effettui turni da 12 ore.

d) EMERGENZA COVID

1)  Al personale infermieristico e ostetrico, coinvolto nell’emergenza COVID19 spetta un’ulteriore quota mensile di 1000 euro;
2)  Al personale TSRM e TSLB coinvolto nell’emergenza COVID -19 spetta un’ulteriore quota mensile di 700 euro;
3)  Al personale OSS, coinvolto nell’emergenza COVID -19 spetta un’ulteriore quota mensile di 600 euro;
L’emergenza COVID-19 non può considerarsi conclusa fino alla riconversione degli attuali hub. Questa quota si somma al punto a) , b) e c)

Non sono considerate assenze i permessi, i congedi o ogni altro diritto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva nonché la malattia e/o infortunio derivante dal COVID-19.

La Regione si impegna a comunicare alle OO.SS. gli eventuali importi derivanti dalla eventuale mancata erogazione, prevedendo a riguardo uno specifico momento di confronto per la loro destinazione entro il 2020.

Si conviene, in considerazione del tangibile apporto che ciascuno operatore sanitario e non sanitario delle Aziende e Enti del Sistema, ognuno nell’ambito delle proprie competenze e specializzazioni, sta già di fatto rendendo, procedere, al riconoscimento nel mese di aprile 2020 di una quota pari al .....................% della singola quota pro capite per l’attività svolta nel periodo dal 20/02/2020 al 20/04/2020. La rimanente quota sarà corrisposta entro il 31/12/2020.

Destinatario delle disposizioni del presente atto è il personale delle ATS, delle ASST, degli IRCCS Pubblici trasformati in Fondazioni, dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU). E’ altresì destinatario delle disposizioni della presente atto il personale delle ASP che applica il contratto della Sanità Pubblica per il quale l’attuazione delle presenti linee di indirizzo avverrà per il tramite dell’Assessorato alle Politiche Sociali, abitative e disabilità.

Sono altresì destinatari delle linee di indirizzo in questione l’Agenzia di Controllo del sistema socio sanitario lombardo (ACSS) e L’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) che fermo restando l’ammontare delle quote pro capite, tenuto conto della specificità delle attività svolte dalla stesse, provvederanno alla declinazione di obiettivi specifici, con le procedure, modalità e tempi di cui all’ accordo regionale Anno 2019 di cui alla DGR n. 1727 del 10/06/2019, nonché il personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, al quale lo stesso Ente provvederà con risorse proprie di bilancio.

 

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