Lavoro in Europa. Da tessera professionale a riconoscimento delle competenze

Lavoro in Europa. Da tessera professionale a riconoscimento delle competenze

Lavoro in Europa. Da tessera professionale a riconoscimento delle competenze

Pubblicato il decreto che recepisce la direttiva Ue per favorire la mobilità dei professionisti. Nel provvedimento, oltre alla Tessera Professionale per farmacisti, infermieri e fisioterapisti è previsto anche un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti. Nuove norme per riconoscimento titoli conseguiti all’estero. Novità anche per infermieri e ostetriche.

Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il Regolamento comunitario n. 1024/2012 riguardante la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (‘Regolamento IMI’).

Il decreto introduce, in linea con la direttiva, alcune importanti novità. In primis la ‘tessera professionale’ per infermieri, ingegneri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari. Scopo: favorire la libera circolazione dei professionisti. Per richiederla occorre collegarsi al sito (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm) e registrarsi creando un proprio account. A questo punto occorre compilare tutti i campi richiesti dalla domanda telematica (generalità, professione e via discorrendo), quindi caricare le copie dei documenti richiesti (scannerizzate), infine inviare la propria richiesta per la tessera per un determinato paese europeo.

Una volta inviata la richiesta sarà necessario attendere la sua analisi: si parla di massimo tre settimane per le richieste di esercizio temporaneo della propria professione all'estero e di massimo 3 mesi per chi intende stabilirsi definitivamente in un altro paese. Dopo la verifica in alcuni casi (a seconda delle proprie qualifiche e del paese indicato) potrebbero essere indicate al richiedente misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche nello stato estero (si parla di eventuali prove attitudinali o tirocini). 

Il testo adotta poi un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull’esercizio della professione. Prevista, inoltre, la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione e la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all’estero.
 
Nel decreto confermato anche 'l'allargamento' delle competenze delle ostetriche sulla gravidanza normale su cui aveva protestato la Fnomceo.

Nel provvedimento, tra l’altro, vengono definite le competenze che la normativa Ue prevede per gli infermieri. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le alcune competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

1. la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite (e già indicate nel Dlgs 206/2007, ndr), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;
2. la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite;
3. la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);
4. la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;
5. la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;
6. la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;
7. la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;
8. la competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale".

scarica il decreto che recepisce direttiva Ue

Fonte: Quotidiano Sanità - 10 febbraio 2016

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