Dpcm precari. Le linee guida delle Regioni per applicare correttamente le norme

Dpcm precari. Le linee guida delle Regioni per applicare correttamente le norme

Dpcm precari. Le linee guida delle Regioni per applicare correttamente le norme

Le Regioni fanno chiarezza su procedure e limiti concorsuali per il personale precario e sui requisiti di ammissione alle selezioni del personale medico precario in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza.
Sono state pubblicate le linee guida, approvate nella seduta del 30 luglio scorso, che fanno chiarezza sul DPCM 6 marzo 2015 in materia di stabilizzazione del personale del Ssn le cui norme potrebbero prestarsi a letture non univoche e ad applicazioni disomogenee, in particolare per quanto riguarda quelle contenute nell’articolo 2 (procedure concorsuali riservate) e nell’articolo 3 (limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali) e nell’articolo 6, comma 4 (requisiti di ammissione del personale medico precario nei servizi di emergenza e urgenza).
 
Si parte da una premessa le previsioni dell’articolo 3 del DPCM  non devono conformarsi alle norme in materia di mobilità D.Lgs. 165/2001 art. 30, comma 2 bis. E il personale della dirigenza medica e sanitaria stabilizzabile è solo quello che, alla data del 30 ottobre 2013, aveva maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo negli ultimi cinque anni.

Vediamo quali sono alcune delle indicazioni dettate dalle Regioni.
 
Requisiti di accesso. Considerato che la stabilizzazione riguarda il personale del comparto Sanità e l’area della dirigenza medica e sanitaria, non costituiscono servizi utili per la stabilizzazione quelli prestati in enti di diverso comparto. Sono inoltre esclusi i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
 
L’anzianità̀ di servizio deve essere maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prestato anche in Enti diversi da quello che indice la procedura, ma purché della stessa Regione dove viene bandita la selezione. È quindi escluso chi ha prestato servizio in Regioni diverse. I soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione possono inoltre partecipare a tutte le selezioni indette dagli enti del Ssn  della Regione di riferimento.
L’anzianità di servizio inoltre deve essere maturata integralmente nel profilo messo a selezione. Per quanto riguarda le selezioni per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dovrà essere conteggiato anche il servizio maturato in disciplina equipollente/affine a quella messa a selezione.
 
Dal momento che il Dpcm non comprende tra i requisiti di ammissione alla selezione l’essere in servizio ad una determinata data, ma solo in particolari periodi, anche non continuativi, sono quindi ammissibili tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti anche se non in servizio alla data di indizione del bando o in altra data. L‘anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime di part time va valutata per intero.
Potranno accedere alla stabilizzazione i precari del Ssn  che abbiano prestato un servizio effettivo non inferiore ai tre anni nell’ambito del quinquennio precedente.

Personale medico di emergenza e urgenza. I professionisti che possono essere stabilizzati sono solo quelli che hanno maturato cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato.

Il termine per bandire la procedura concorsuale è il 31 dicembre 2018.
Il personale precario eventualmente in scadenza può essere prorogato alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti dall’articolo 4 del Dpcm per il personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. Il personale interessato deve comunque essere in possesso di una specializzazione, anche se non equipollente o affine a medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

scarica le linee Guida della Regione per l'applicazione del Dpcm precari

Fonte: Quotidiano Sanità - 04 agosto 2015

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