No all’intramoenia per le professioni sanitarie. Consulta boccia la legge della Liguria

No all’intramoenia per le professioni sanitarie. Consulta boccia la legge della Liguria

No all’intramoenia per le professioni sanitarie. Consulta boccia la legge della Liguria

Per i giudici la norma “ha esorbitato l’ambito riservato alla legislazione regionale”.

Le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica non possono svolgere attività intramoenia. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Liguria (n.6/2014) che autorizzava infermieri e professionisti sanitari a svolgere singolarmente e non in equipe attività intramoenia al di fuori dell'orario di lavoro. Una legge approvata dalla Regione un anno fa e che si era resa necessaria per “fronteggiare la forte carenza di professionisti che si ripercuoterebbe sulla adeguata erogazione di cure a livello territoriale”.
 
La Consulta ha però accolto il ricorso presentato dal Governo secondo cui la misura viola l’art 117 della costituzione. “Alla luce della giurisprudenza costituzionale si deve affermare che la legge della Regione Liguria n. 6 del 2014, nel riconoscere agli esercenti delle professioni sanitarie non mediche la possibilità di svolgere attività libero-professionale intra moenia, si colloca nell’ambito della materia ‘tutela della salute’”. Per questo la Regione “ha esorbitato dall’ambito riservato alla legislazione regionale, violando l’art. 117, terzo comma, Cost”.

Per i giudici “appare chiaro dalla normativa che la disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria ha sempre riguardato specificamente il personale medico, il personale della dirigenza del ruolo sanitario, costituito da farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi” e i “veterinari del servizio pubblico che possono svolgere attività libero-professionale fuori dei servizi e delle strutture dell’unità sanitaria locale”.
 
In questo senso, la Consulta sottolinea che “nulla, invece, è previsto per il personale sanitario non medico, ad eccezione di quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, del R.D. 30 settembre 1938 n. 1631 (Norme generali per l’ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali), il quale dispone che ‘Tanto alla ostetrica capo che alle ostetriche è inibito l’esercizio professionale’”.
 
Secondo la Corte, inoltre “non può condividersi l’assunto della difesa regionale secondo la quale il personale non medico sarebbe già abilitato all’esercizio della libera professione in équipe e a supporto del professionista in forza dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 120 del 2007. Tale disposizione, infatti, si limita semplicemente a prevedere che gli importi da corrispondere a carico dell’assistito per la prestazione libero-professionale intra moenia devono remunerare anche i compensi dell’équipe e del personale di supporto”.

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Fonte: Quotidiano Sanità - 1 aprile 2015

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