Stabilizzazione precari in sanità: le linee guida della Conferenza delle Regioni

Stabilizzazione precari in sanità: le linee guida della Conferenza delle Regioni

Stabilizzazione precari in sanità: le linee guida della Conferenza delle Regioni

Poco prima della pausa estiva  la Conferenza delle Regioni ha approvato le Linee guida per l’applicazione del Dpcm sulla stabilizzazione dei precari del SSN.

Le linee guida, che risentono della limitatezza delle norme del Dpcm - da noi censurata durante l’intero iter di approvazione del provvedimento -, forniscono indicazioni interpretative e operative su:

  • requisiti  per l’accesso alle selezioni
  • limiti delle risorse finanziarie destinate alle stabilizzazioni
  • assunzioni dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità
  • stabilizzazione del personale medico di emergenza urgenza. 

Rinviando ad una attenta lettura delle Linee guida (consultabili sul nostro sito www.uilfpl.it) segnaliamo due aspetti di particolare rilevanza. Il primo riguarda i requisiti per l’accesso alle selezioni.

Come ricorderete il Dpcm individua come personale che può essere stabilizzato quello che al 30 ottobre 2013 aveva maturato tre anni di servizio – anche non continuativo - negli ultimi cinque anni, nonché il personale in possesso dei requisiti di accesso previsti dalle norme che avevano dato luogo ai precedenti percorsi di stabilizzazione (articolo1, commi 519 e 558 della legge 296/2006 e 3, comma 90 della legge 244/2007).

Le Linee guida rimandano ad una applicazione letterale  di tali norme prevedendo che non sia ammesso alle selezioni il personale in possesso di requisiti diversi da quelli espressamente indicati nelle stesse, senza rinviare quindi alla possibilità di prevedere diversi e ulteriori nella disciplina per la stabilizzazione approvata nelle singole Regioni  in attuazione della normativa statale (che costituì, all’epoca dei precedenti percorsi di stabilizzazione, solo dei principi di riferimento).

Tra l’altro le procedure di stabilizzazione previste dalle norme statali del 2006 e 2007 riguardavano solo il  personale non dirigenziale. Ne consegue che, come ribadito dalle Linee guida, il personale della dirigenza che  potrà accedere alle selezioni  è solo quello che al 30 ottobre 2013 aveva ha maturato tre anni di servizio – anche non continuativo -  negli ultimi cinque anni.

Il secondo aspetto, più favorevole, riguarda i limiti per l’attuazione delle procedure di stabilizzazione che, come è noto, debbono avvenire entro il 50% delle risorse finanziarie destinate alle assunzioni. Le Linee guida chiariscono  che il limite del 50% non è riferito alla singola procedura concorsuale ma all’intero ambito delle stabilizzazioni, specificando inoltre che il limite stesso sostituisce le altre misure per garantire l’accesso dall’esterno previste dalla normativa vigente, che pertanto non trovano applicazione.

La UIL FPL, sempre ribadendo la necessità di un ulteriore intervento legislativo per dare risposte adeguate al fenomeno del precariato nel SSN,  è attivata perché nei rispettivi territori non vengano ulteriormente ritardati i percorsi per la stabilizzazione del personale, in particolare ora che sono state emanate anche le Linee guida regionali. 

scarica le linee guida della Conferenza delle Regioni

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