Visite fiscali e assenze per malattia: ecco le nuove regole 2018 per i pubblici dipendenti
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM 17 ottobre 2017, n. 206, a partire dal 13 gennaio sono entrate in vigore le nuove regole per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonchè l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici.
VISITE FISCALI
La visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia sia dal datore di lavoro, sia su iniziativa dell'INPS. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
FASCE ORARIE DI REPERIBILIA’
Le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta (vedi le prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto);
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
A differenza di prima l’infortunio non è più escluso dalle fasce di reperibilità, pertanto il dipendente in infortunio è tenuto a rispettare gli orari di reperibilità come per la malattia.
VERBALE DI VISITA FISCALE
Il medico è tenuto a redigere il verbale contenente la valutazione medico legale che verrà trasmesso telematicamente all'INPS. Il verbale viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS ed è reso tempestivamente disponibile al datore di lavoro.
VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI REPERIBILITÀ
Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente al datore di lavoro l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi.
MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA VISITA FISCALE
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta e il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.
RIENTRO ANTICIPATO AL LAVORO
Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.
scarica il DPCM 17 ottobre 2017, n.206