Visite fiscali e assenze per malattia: ecco le nuove regole 2018 per i pubblici dipendenti

Visite fiscali e assenze per malattia: ecco le nuove regole 2018 per i pubblici dipendenti

Visite fiscali e assenze per malattia: ecco le nuove regole 2018 per i pubblici dipendenti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM 17 ottobre 2017, n. 206, a partire dal 13 gennaio sono entrate in vigore le nuove regole per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonchè l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici. 

VISITE FISCALI

La visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal servizio  per  malattia sia dal  datore  di  lavoro, sia su  iniziativa  dell'INPS. Le  visite  fiscali  possono  essere  effettuate  con   cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

FASCE ORARIE DI REPERIBILIA’

Le fasce di  reperibilità  dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  fissate  secondo  i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo  di  reperibilità  sussiste  anche  nei  giorni  non lavorativi e festivi.

ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ

Sono  esclusi  dall'obbligo   di   rispettare   le   fasce   di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile  ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa  di  servizio riconosciuta (vedi le  prime  tre categorie della Tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero  a  patologie  rientranti nella Tabella E del medesimo decreto);
  3. stati  patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

A differenza di prima l’infortunio non è più escluso dalle fasce di reperibilità, pertanto il dipendente in infortunio è tenuto a rispettare gli orari di reperibilità come per la malattia.

VERBALE DI VISITA FISCALE

Il medico è tenuto a  redigere il verbale  contenente  la  valutazione  medico  legale  che verrà trasmesso  telematicamente  all'INPS. Il verbale viene messo a disposizione  del  dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS ed è reso  tempestivamente   disponibile al datore di lavoro.

VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI REPERIBILITÀ

Il  dipendente   è   tenuto   a   comunicare   preventivamente al datore di lavoro l'eventuale variazione dell'indirizzo  di reperibilità durante il periodo di prognosi.

MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA VISITA FISCALE

In caso di mancata effettuazione della visita per  assenza  del lavoratore all'indirizzo indicato, è  data  immediata  comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta e il medico fiscale rilascia apposito  invito  a visita ambulatoriale per  il  primo  giorno  utile  presso  l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.

RIENTRO ANTICIPATO AL LAVORO

Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per  guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato  nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto  a  richiedere  un certificato sostitutivo.

scarica il comunicato

scarica il DPCM 17 ottobre 2017, n.206

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