25 novembre 2015: scadono le deroghe sul riposo giornaliero e l'orario di massimo di lavoro

25 novembre 2015: scadono le deroghe sul riposo giornaliero e l'orario di massimo di lavoro

25 novembre 2015: scadono le deroghe sul riposo giornaliero e l'orario di massimo di lavoro

Con decorrenza dal 25 novembre p.v. saranno abrogate le disposizioni legislative che avevano derogato per tutto il personale del ruolo sanitario del SSN il diritto alle 11 ore consecutive di riposo giornaliero, oltreché a quello ad una durata media dell’orario di lavoro di massimo 48 ore su 7 giorni e alla garanzia di 24 ore di riposo consecutivo ogni 7 giorni da sommarsi alle 11 ore di riposo giornaliero.

A quella stessa data cesseranno di avere effetto tutti gli accordi stipulati sulla base dalle disposizioni abrogate, così ha disposto la legge 161/2014 per sanare la procedura di infrazione avviata nei nostri confronti dalla Commissione UE.

Termina in questo modo una vicenda iniziata con la legge Finanziaria del 2008 che aveva modificato il decreto legislativo 66/2003, introducendo, unilateralmente, clausole difformi alle vigenti normative europee e nazionali di recepimento in materia di riposo giornaliero, discriminatorie nei confronti dei lavoratori del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale. Situazione ulteriormente aggravata dal d.l. 112/2008 che aveva esteso la deroga a tutto il personale delle aree dirigenziali del SSN, escluso anch'esso dal diritto alla durata media massima del lavoro.

La legge 161/2014 dispone anche che le regioni e le province autonome garantiscano la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari e l’ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una “più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente” e attraverso specifici processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari.

Si prevede inoltre che, nel rispetto dell'articolo 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità potranno disciplinare le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio Sanitario Nazionale preposto ai servizi relativi:

  • all'accettazione;
  • al trattamento;
  • alle cure.

prevedendo equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso.

Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66, cesseranno di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione delle norme stesse.

Alla luce di tutto quanto sopra ricordato per fornire il quadro attuale della situazione, stante che alcune Aziende hanno iniziato ad attivarsi, convocando le rappresentanze sindacali per confrontarsi sugli interventi da intraprendere o, più riduttivamente, per cercare di rinnovare/prorogare gli accordi precedentemente raggiunti a livello aziendale, stiamo facendo una ricognizione sullo stato di tali iniziative nei vari territori, in quanto riteniamo necessario intervenire a livello delle  Regioni rilanciando il tema delle assunzioni del personale.

Infatti ben difficilmente  con gli organici decimati da anni di blocco del turn-over sarà possibile dare reale attuazione a quanto previsto dalla legge e, in particolare, alle indispensabili tutele nei confronti degli operatori coinvolti, anche a fronte della più “efficiente allocazione “ delle risorse e dei più adeguati percorsi di riorganizzazione.

Abbiamo per tanto attivato in maniera capillare tutte le nostre diramazioni territoriali, Regionali e Provinciali, nonchè i nostri Coordinamenti delle Aree Dirigenziali, delle Professioni Infermieristiche e delle Professioni Sanitarie al fine di dar atto all’azione della UIL Fpl sull’intero territorio nazionale su questa delicata tematica.

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